• Decreto sviluppo e ristrutturazione della casa

    Date: 2011.06.22 | Category: Notizie | Tags: ,

     

    QUALI SONO LE NORME RIFERITE AL SETTORE EDILE E IMMOBILIARE?

    Vengono abolite le comunicazioni all’Agenzia delle entrate che riguardano le ristrutturazioni soggette a detrazione del 36%. Gli acquisti di importo superiore a 3.000 euro non dovranno essere comunicati all’amministrazione fiscale in caso di pagamento con carte di credito o bancomat. Il decreto prevede anche norme per ridurre le procedure di appalto. Viene ad esempio elevato da 500.000 e 1 milione di euro il limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con procedura negoziata senza bando di gara. Per rilanciare le aree degradate, i proprietari di immobili residenziali potranno aumentare la volumetria fino al 20%. Nel caso di immobili destinati ad altri usi il premio si riduce al 10%. Le regioni hanno 60 giorni di tempo per adeguarsi. Scaduto il termine più ampio di 120 giorni, le disposizioni saranno immediatamente operative. Il tasso soglia per l’usura viene definito aumentando del 25% il tasso medio rilevato da Bankitalia più quattro punti percentuali. La legge attuale, che risale al 1997, calcola il tasso soglia come il tasso medio aumentato del 50%. Previsto anche un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari a 8 punti percentuali. Arrivano delle modifiche sullo ius variandi, cioè la facoltà che la banca ha di modificare unilateralmente i contratti di mutuo stipulati con le imprese. Nel contatto dovranno essere inserite delle clausole, approvate dal cliente, che consentano di modificare i tassi di interesse al verificarsi di alcune condizioni. Fino al mese di aprile del 2012 chi ha un mutuo a tasso variabile non superiore a 200 mila euro ha diritto alla rinegoziazione a tasso fisso qualora abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 35.000 euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

    Share and Enjoy:
    • Print
    • Digg
    • StumbleUpon
    • del.icio.us
    • Facebook
    • Yahoo! Buzz
    • Twitter
    • Google Bookmarks